COMUNICATI

Concorrenza sleale

 

concorrenza-sleale

In tema di iniziativa economica, gli imprenditori sono liberi di svolgere la propria attività nel rispetto dei dettami di legge. Quest’ultima infatti, pur volendo garantire un ampio margine di autonomia, si premura di garantire la correttezza e la lealtà della competizione nel mercato, che deve rispettare i limiti conferiti dalle normative in vigore. In Italia, su questo versante operano gli artt. 2598 e ss. del Codice Civile, che descrivono e sanziona la cd. concorrenza sleale.

La concorrenza viene considerata lecita quando l’attività degli imprenditori si svolge rispettando i principi della correttezza professionale. Qualora si verifichi un mancato rispetto il comportamento assunto viene considerato sleale. Esso dunque va immediatamente interrotto, i suoi effetti devono essere eliminati e, se sussistono dolo o colpa anche presunta, si deve provvedere al risarcimento del danno cagionato.

 

Tipici esempi di violazione di principi di correttezza professionale sono:

  • il boicottaggio economico;

  • il dumping;

  • la concorrenza parassitaria;

  • lo storno di dipendenti.

 

Tali comportamenti, tuttavia, risultano marginali se si guarda  ad ulteriori atti che il Codice Civile classifica in quelli tipici di concorrenza sleale. Ci si riferisce:

  • all’utilizzo di nomi o segni distintivi atti a creare confusione con quelli utilizzati da altri;

  • all'imitazione servile di prodotti altrui o al compimento di atti idonei a ingenerare confusione con l'attività di un concorrente;

  • alla diffusione di notizie e appellativi discriminatori dell'attività di un concorrente o appropriandosi dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui.

 

 

Ambito di applicazione della concorrenza sleale

La concorrenza sleale risulta tale al verificarsi di determinati requisiti. In primis i soggetti coinvolti, sia chi agisce che chi subisce, devono essere qualificati come imprenditori. Inoltre tali soggetti devono trovarsi in un rapporto di concorrenza economica, pure solo potenziale e non necessariamente riguardante la stessa categoria di consumatori , anzi possono inerire ad operatori appartenenti a livelli economici diversi.

Questi due requisiti sono rispettivamente  detti soggettivi e oggettivi. Il primo non è scritto letteralmente nell’articolo del codice civile, ma è possibile ricavarlo in via indiretta dal secondo requisito.

 

Concorrenza sleale e pubblicità ingannevole

concorrenza-sleale-codice-civile

Dalla normativa sulla concorrenza sleale si è radicata una specifica regolamentazione che riguarda la pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa illecita, partendo dal presupposto che ogni tipo di notizia sparsa tra i consumatori a scopo di sponsorizzazione  deve essere palese, veritiera, corretta e riconoscibile come tale.

Questa norma è contenuta del Codice del consumo e si pone il fine di tutelare non solo imprenditori in concorrenza, così come accade con la norma sulla concorrenza sleale, ma anche direttamente i consumatori.

Dunque, la pubblicità diventa ingannevole se è in grado di convincere i consumatori riguardo al prodotto o al servizio che promuove, attraverso pratiche scorrette.

Al contrario poi, la pubblicità è detta comparativa illecita quando se pure il confronto dei beni e servizi di un'impresa con quelli dei propri concorrenti risulta lecito, riguarda prodotti non in concorrenza, creando così una confusione in grado di ingannare i consumatori. Con tale pubblicità lo scopo diventa quindi quello di screditare il concorrente (puoi approfondire su https://www.investigazionipirozzi.it).

 

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Al fine di garantire la più ampia tutela amministrativa, è stata istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il compito  di vietare tassativamente gli atti di pubblicità ingannevole o comparativa illecita, ordinando addirittura l'eliminazione degli effetti da essi eventualmente prodotti.

Il Codice civile promulga la parità di trattamento tra i clienti per le sole società pubbliche. Dopo la privatizzazione, l’imprenditore ha autonomia discrezionale sulle proposte fatte al cliente offerte. la cosa importante è che l'offerta diversificata per ogni persona possa al di là di tutto soddisfare le esigenze del cliente che risulta comunque essere il fine della maggior parte delle imprese.

 

La concorrenza sleale e il risarcimento del danno

concorrenza-sleale-normativa

L'art. 2600 del Codice civile italiano impone il risarcimento del danno per gli atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa. Come danno da concorrenza sleale non si trova solamente la sottrazione di clientela, ma anche gli atti di denigrazione in grado di diminuire in maniera consistente la vendita dei prodotti di aziende altrui. La giurisprudenza dell'ultimo decennio si è espressa esclusivamente a favore del risarcimento per equivalente, inerentemente ai requisiti del danno emergente e del lucro cessante.

 

 

Il danno emergente

Il danno emergente è da ricercare soprattutto nelle spese sostenute per acquisire le prove della concorrenza sleale, ma anche per bloccarla e diminuirne gli effetti. Esso tuttavia può essere trovato nel pregiudizio patrimoniale conseguente all'acquisizione ed allo sfruttamento parassitario delle informazioni e delle tecniche acquisite da un'impresa in anni di ricerche e studi.

Non va inoltre tralasciato il cd. danno morale, determinato dalla insoddisfazione della società circa l’insuccesso di vendita. E infatti se il danno emergente non può essere individuato nel suo preciso ammontare, l’azienda attorea ricorrerà alla cd. liquidazione equitativa, a patto che sussista un principio di prova del danno.

 

Il lucro cessante

concorrenza-sleale-scredito

Il lucro cessante è normalmente ravvisabile nella sottrazione di clientela, o nell'utile che l'impresa avrebbe potuto conseguire da vendite effettuate se non fosse stata posta in essere una pratica di concorrenza sleale. Affinchè si possa quantificare la perdita di occasioni di profitto sperate, bisogna ricostruire la situazione in cui il danneggiato si sarebbe trovato  qualora non si fosse verificato il fatto illecito e isolare quest'ultimo da altre concause idonee a minare la posizione che il soggetto è riuscito a conquistare attualmente sul mercato.

Pur dinanzi ad un lucro cessante vale il ricorso alla liquidazione equitativa, che però non permette di affievolire l'onere probatorio incombente al danneggiato. L'art. 33 della legge n. 287 del 1990 pone analoghe difficoltà quando si deve risarcire il danno conseguente alla violazione della normativa antitrust.

 

Concorrenza sleale confusoria

Non poche volte i tribunali si sono trovati davanti a casi della cosiddetta concorrenza sleale confusoria, che si verifica quando un’impresa comincia ad usare lo stesso marchio di altre aziende con l’obiettivo di ingannare la clientela. La giurisprudenza ha definito i il danno risalente da questa pratica come in re ipsa, ossia la stessa condotta illecita vale prescindendo dall’esistenza o meno della prova di aver subito un danno. Addirittura  la Corte di Cassazione, negli anni ‘90 ha ritenuto che l'attore non può limitarsi a provare la violazione del diritto, ma deve essere in grado di mostrare quali conseguenze negative siano insorte sul proprio patrimonio, anche qualora il risarcimento richiesto sia per condanna generica.