Investigatore privato e Normativa

 

Il lavoro di investigatore privato, divenuto negli ultimi tempi molto ambito tra i giovani che sono affascinati dai misteri e dalle indagini, viene disciplinato nel nostro ordinamento da varie norme succedutesi negli anni.

 

È importante infatti, prima di intraprendere l’iter per diventare investigatore privato, sapere quali regole bisogna rispettare per l’esercizio della professione, quali sono gli ambiti di competenza, e come fare a diventare un professionista del settore senza ledere i relativi riferimenti normativi.

 

 

Le principali fonti dell’ordinamento italiano

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La prima fonte legislativa che disciplina il mondo delle investigazioni private è rappresentata dal Testo Unico per le leggi di Pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito TULPS). È da qui che vengono ricavate le principali disposizioni in materia, e sono qui racchiusi gli articoli di riferimento per l’esercizio dell’attività, anche se nel corso degli anni sono state apportate alcune modifiche.

Sulla falsariga del TULPS, nel 1940 fu emanato il Regio Decreto n. 635, che demanda inoltre ad apposito regolamento, da emanare ai sensi di un decreto del Ministero dell'Interno, l'individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.

Nel 1989, con la riforma del processo italiano, cambiano le disposizioni contenute nel codice di procedura penale. E così con Decreto Legislativo n.271, viene stabilito che per esercitare l’attività di investigazione privata, bisogna chiedere autorizzazione al prefetto, a patto che la persona interessata sia dotata di una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.

 

Il decreto del 2010

Il decreto del Ministero dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269 è la norma di riferimento per antonomasia, in quanto ha precisato alcuni aspetti in precedenza non chiaramente esplicati. Ha infatti suddiviso le varie categorie di investigatore, in base a quelle che erano le esigenze del settore.

 

Ecco dunque che la nuova regolamentazione stabilisce che la professione si suddivida in base alla seguente classifica:

  • investigatore privato titolare d'istituto;

  • informatore commerciale titolare d'istituto;

  • investigatore autorizzato dipendente;

  • informatore autorizzato dipendente.

 

Tale suddivisione ha permesso di delineare meglio la figura dell'investigatore privato, al contempo creando una nuova categoria professionale, che deve però esercitare l’attività solo se in possesso di apposita licenza.

 

 

Le attività previsto dal D. Lgs. 269/2010

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Sempre il poc’anzi citato D. Lgs. 269/2010, all’articolo 5, ha dato una delineazione precisa delle attività di investigazione, sulla base della classifica vista in precedenza .

In tal senso, si definiscono investigazioni private quelle indagini raccolte da un soggetto privato autorizzato che possono essere usate anche in sede giudiziaria.

In seno al decreto in esame, assumono un’importanza particolare le varie attività (vedi su iurisinvestigazioni.it i costi per le relative attività)che l’investigatore svolge, dal momento che viene consentito l’utilizzo del materiale da lui raccolto come fonte probatoria in corso di giudizio. Le attività infatti che lo stesso può svolgere vengono precisamente elencate all’interno della norma di riferimento (si parla di attività di controllo statico come l'appostamento, controllo dinamico come il pedinamento, fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento).

 

 

Requisiti previsti dalla legge: il caso della licenza

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Sempre lo stesso decreto del 2010 ha stabilito quali fossero i requisiti che un soggetto deve possedere per diventare investigatore privato. Più in particolare, al di là dei titoli di studio e dell’esperienza, la norma impone all’aspirante investigatore di munirsi di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.

Risulta inoltre obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali. E a proposito di corsi di perfezionamento (che devono essere sia teorici che pratici)  essi sono obbligatori solo per coloro che posseggono la licenza da meno di cinque anni. La portata e il contenuto del corso sono previamente indicati d G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.

Doveroso è evidenziare tuttavia che nel 2011, con la circolare del Ministero dell'Interno, esplicativa del D.M. 269/2010, è stato chiarito che nel momento in cui l’investigatore privato rinnova la licenza, deve essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative. La validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell'investigatore titolare d'istituto.

 

 

A rafforzare la posizione dell’investigatore autorizzato, in ambito penale, vi è anche l’articolo 222 del codice di procedura penale nonché l’articolo 327 bis, per i quali l'autorizzazione in parola (indicata all'art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta esclusivamente da coloro che detengono già la licenza per svolgere attività d'investigazione privata in ambito civile.

Quando i soggetti interessati ad esercitare la professione di investigatore fanno richiesta di licenza alla prefettura italiana, oltre ad essere già detentori degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno anche indicare precisamente quali sono le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all'art. 5 del decreto).

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 (meglio noto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) ha inserito nel nostro ordinamento alcune novità in materia di investigazioni private. Tra le altre cose haallungato la durata della validità della licenza, che è stata portata da uno a tre anni.