Dimensioni degli ascensori per disabili: Normativa

 

Il nostro ordinamento prevede una legge atta a disciplinare le dimensioni e la larghezza degli ascensori per disabili. Che si tratti di settore pubblico o settore privato, gli edifici devono rispettare determinati parametri dimensionali per non incorrere in sanzioni.

 

Prima quindi di disporre un lavoro di installazione dell’ascensore, è importante analizzare la normativa a riguardo, che regolamenta con estrema precisione la larghezza e la profondità degli ascensori per disabili.

Un disabile che ha problemi a muoversi e a deambulare ed è costretto alla sedia a rotelle ha bisogno di validi strumenti, utili e pratici, per spostarsi senza grandi difficoltà. In virtù proprio dell’utilizzo della sedie a rotelle, l’ascensore per disabili non può avere una dimensione casuale.

 

 

La questione delle barriere architettoniche

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Il concetto di disabilità cammina in simbiosi con quello di barriere architettoniche, soprattutto quando si parla di menomazioni fisiche tali da rendere difficoltosa la deambulazione all’interno di un contesto privato o pubblico.

All’interno delle leggi che disciplinano i diritti dei disabili, troveremo sempre espressi riferimenti alle barriere architettoniche, e all’abbattimento di queste ultime per rendere un qualsiasi luogo accessibile anche a chi è affetto da disabilità (in fondo è stata proprio la Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano nel 2029 a definire la disabilità come “il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”).

L’accessibilità è un diritto per il disabile, che, come una persona “normale”, deve poter accedere in uno spazio, muovendosi al suo interno liberamente anche in autonomia, nonostante gli arti inferiori non lo permettano.Tutte le norme sui disabili, ivi incluse anche quelle che concernono gli ascensori, hanno pertanto lo scopo di tutelare il diritto alla libertà di movimento all’interno della propria abitazione, ma anche all’interno degli uffici pubblici (aeroporti, centri commerciali, uffici comunali, scuole, etc.).

Ne consegue la stretta relazione con il concetto di “barriera architettonica”. Una definizione completa che dà contezza delle esigenze del disabile è quella contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, che al punto 2, il quale sancisce che sono “ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea”. Inoltre, le barriere architettoniche sono ostacoli che inibiscono la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti.

Stando alla normativa in favore dei disabili vengono considerate barriere architettoniche “la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

 

 

Dimensioni ascensori per disabili: quali sono le fonti normative?

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Questi due concetti, quello di disabilità e quello di barriere architettoniche, rappresentano quindi la chiave per le regole stabilite sulle dimensioni degli ascensori per disabili. Un primo punto di riferimento normativo a riguardo è rappresentato dal decreto ministeriale n. 236 del 14/06/1989 del Ministero dei Lavori Pubblici, relativo alle dimensioni minime di un ascensore, al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche e molto altro.

All’interno della norma vengono identificate tutte le “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” includendo nel novero anche gliedifici residenziali pubblici, di nuova costruzione o da ristrutturare. Per favorire i lavori volti ad abbattere le barriere architettoniche,  la legge ha previsto sgravi e contributi per tutti gli edifici già esistenti che si adeguano alle esigenze dei disabili.

La grandezza, anzi le misure in generale, dell’ascensore per disabili, cambiano a seconda del caso specifico. Ad esempio, se il dispositivo va installato in un edificio di nuova costruzione, le misure saranno diverse rispetto all’impianto che andrebbe montato in un edificio pre-esistente.

Queste variazioni, importanti al fine della scelta dell’ascensore, variano anche tra edifici pubblici e privati, come stabilisce il D.P.R.503 del 24 luglio 1996 valido per tutta Italia.

 

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Andando più nel dettaglio delle dimensioni, le cabine possono essere oggetto di personalizzazione a seconda del modello prescelto. Questo vuol dire che quando ci si rivolge all’azienda che deve realizzare il lavoro, va fatta espressa richiesta di progettare e installare sistemi di elevazione le cui dimensioni possono variare da un minimo di 800×1200 millimetri fino a 1400 x1500 millimetri.

È importante altresì che l’ascensore sia più sicuro, efficiente, ergonomico, e perché no anche economico, deve granite il massimo trasporto verticale negli edifici, sia residenziali che pubblici, permettendo così al disabile di potersi spostare senza troppe difficoltà.

Le dimensioni minime in edifici preesistenti sono: 1,20 m di profondità e 0,80 cm del vano di apertura porta sul lato corto. La piattaforma di distribuzione nello spazio antistante la cabina deve essere di 1,40m x 1,40 m.

Nel caso di un edificio nuovo (l’obbligo per legge di avere l’ascensore scatta per i palazzi con minimo tre piani) le misure sono diverse: la cabina deve essere profonda 1,40m e larga 1,10 m. In più deve esservi un’apertura della porta sul lato più corto di almeno 80 cm. La piattaforma di distribuzione che si trova di fronte alla cabina deve essere di almeno 1,50 m x 1,50 m.